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Super bonus 110%

Super bonus 110% nel DL Rilancio in Gazzetta Ufficiale

20 Maggio 2020

ll Decreto legge consta di 266 articoli più alcune decine di pagine di tabelle a supporto, verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Tra gli articoli il tanto atteso e discusso super ecobonus 110% per la riqualificazione energetica in edilizia e accompagnato dal meccanismo di cedibilità del credito di imposta a banche e istituzioni finanziarie rispettivamente rinvenibili agli articoli 119 e 121 (vedi allegato tratto dal DL Rilancio bollinato).

L’articolo 119 porta il titolo  Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
L’art. 121: Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Obbiettivo del provvedimento, nelle intenzioni degli ideatori, in particolare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Fraccaro, è imprimere una fortissima accelerazione all’attività edilizia indirizzandola verso la cosiddetta transizione energetica, creando posti di lavoro, realizzando edifici energeticamente più efficienti, risparmiosi, meno inquinanti e più comfortevoli. Un effetto non secondario è l’incremento di valore dell’immobile. Tra i target primari dell’operazione, in particolare emergono i condomini. Tra i soggetti le persone fisiche alias le famiglie. Accanto alla riqualificazione energetica vi è la riqualificazione antisismica degli edifici in buona parte del paese.

Le grandi riserve sul provvedimento sono incentrate soprattutto sulla capacità delle imprese di costruzione di far fronte agli impegni finanziari anche se vige la garanzia dello Stato.

Gli strumenti per far decollare l’operazione sono sostanzialmente due:
– Innalzamento delle agevolazioni dell’ecobonus e del sismabonus fino al 110% delle spese sostenute (finora erano al massimo rispettivamente 75%e 85%) con possibilità per le persone fisiche di detrarre tale 110% dalle proprie tasse in 5 anni di tempo (art. 119);
– Eventuale cessione del credito di imposta all’impresa che ha eseguito i lavori e che potrà utilizzare tale credito per scontarlo dalle proprie tasse oppure per cederlo “ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari” (art. 121).

L’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto definisce “le modalità attuative delle disposizioni … comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica”.

I lavori coperti dal Super ecobonus 110%

L’agevolazione copre anzitutto “le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”.

I lavori possono essere di tre tipologie:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Massimale di spesa: 60 mila euro “moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i CAM-criteri ambientali minimi;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: 30 mila euro “ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari”;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Massimale di spesa: 30 mila euro.

Tutti i lavori contemplati nei precedenti ecobonus – quindi serramenti, schermature solari… -vengono portati in detrazione al 110% se inseriti all’interno dell’intervento primario o complessivo (cappotto o caldaia). 

Requisito indispensabile è che l’edificio faccia un salto di due classi energetiche testimoniato dall’Attestazione di Prestazione Energetica rilasciata da un tecnico abilitato “nella forma di dichiarazione asseverata”.

I beneficiari del super ecobonus 110%

Sono:
-persone fisiche
– Istituti autonomi case popolari (IACP) e simili;
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Attenzione perché le disposizioni “non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”.

Quanto agli interventi di sostituzione dei serramenti e di installazione delle schermature solari essi scontano purtroppo la detrazione del 50% delle spese sostenute che verranno detratte in 10 anni

Seguiteci.....continueremo a tenervi aggiornati

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Nuovo Ecobonus 2020

Decreto rilancio in ritardo, nuove verifiche sui fondi e modifiche all'ecobonus

18 Maggio 2020


Approvato ufficialmente dal consiglio dei ministri di mercoledì scorso, il decreto da 55 miliardi di euro per il rilancio economico non è ancora andato alla firma del Capo dello Stato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A mancare ancora è un passaggio fondamentale: la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato. I tecnici del Tesoro sono giorni che sono al lavoro per verificare, norma per norma (e gli articolo che compongono il testo sono ben 250), se le quantificazioni dei fondi indicate dai vari ministeri sono corrette. Un lavoro enorme che, se non ci saranno intoppi, dovrebbe concludersi nella giornata di oggi. Il governo del resto preme per pubblicare il provvedimento.

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Nuovo Ecobonus 2020

Chiarimenti su 110% e 50% di sgravio fiscale

15 Maggio 2020


Una delle novità del Decreto Rilancio che ha maggiormente attirato le attenzioni dei cittadini è, senza ombra di dubbio, l’Ecobonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e di natura strutturale riguardanti il patrimonio immobiliare del nostro Paese. Come detto dal Premier Conte, i proprietari di abitazioni (ma anche affittuari) e chi abita nei condomini potrà realizzare svariati tipologie di lavori di fatto gratuitamente.

Il bonus, infatti, potrà essere ceduto direttamente alla ditta che effettua i lavori (il cosiddetto sconto in fattura), che a sua volta potrà utilizzare la cifra sotto forma di credito d’imposta nell’arco di 5 anni. Bisogna però fare attenzione: non tutte le tipologie di lavori e interventi previsti dal “vecchio” Ecobonus (quello al 50% e 65%, per intendersi) daranno diritto all’agevolazione maggiorata. Per alcuni interventi, infatti, restano valide le vecchie percentuali di sgravio, mentre altri possono godere dell’Ecobonus 110% solo se vengono svolti a determinate condizioni.

La sostituzione delle finestre, ad esempio, è una di queste. La detrazione fiscale Ecobonus infissi varia a seconda che il cambio avvenga all’interno di interventi di natura più ampia (una ristrutturazione completa del proprio appartamento o immobile, ad esempio) o se si tratta di un “intervento singolo”.

Quali sono i lavori ammessi dall’Ecobonus al 110%

Per capire esattamente come funziona la detrazione fiscale Ecobonus infissi è necessario, prima di tutto, vedere come funziona l’Ecobonus al 110% e quali sono i lavori che potranno godere di questo sgravio fiscale.

Secondo l’articolo 128 del testo del Decreto Rilancio, si potrà ottenere il superbonus per l’edilizia solo per interventi “pesanti”, che consentano di migliorare la classificazione dell’edificio di almeno due classi energetiche. Nello specifico, il Dl Rilancio prevede che l’Ecobonus 110pc venga concesso per:

  •         Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;

  •         interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;

  •         interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione

  •         Installazione di pannelli fotovoltaici;

  •         Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

Detrazione fiscale Ecobonus infissi

Per quel che riguarda la sostituzione e l’installazione di nuovi infissi, dunque, restano in vigore le normative precedenti, che prevedono un’agevolazione fiscale del 50% di quanto speso. A meno che, però, gli interventi “di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari” avvenga in concomitanza con lavori più “incisivi”, che garantiscano l’abbattimento della classe energetica dell’edificio, come da attestazione A.P.E. Insomma, per avere lo sconto del 110% sulle nuove finestre sarà necessario mettere in cantiere qualche altro intervento di ristrutturazione.

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